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Dal Credito Cooperativo
27/05/2025
Comunicazione ai clienti in merito alla Legge 9 dicembre 2021, n. 220 – Detenzione di titoli collegati a emittenti coinvolti nella produzione di mine antipersona

La legge 9 dicembre 2021, n. 220 (di seguito Legge) ha introdotto nell'ordinamento italiano, il divieto per gli “intermediari abilitati" (tra cui le banche) di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.
La definizione di finanziamento prevista dalla Legge include - tra l'altro - l'acquisto o la sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi dalle società coinvolte nelle attività di cui sopra.
In considerazione delle Istruzioni delle Autorità di vigilanza, alle quali gli intermediari finanziari sono stati chiamati ad adeguarsi entro l'8 febbraio 2025, che prevedono l'attivazione di idonei presidi procedurali volti al rispetto del divieto previsto dalla Legge, la Banca vieta l'acquisto o la sottoscrizione, sia sul mercato primario sia sul mercato secondario, mediante tutti i canali in uso, di strumenti finanziari  emessi da società produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo; rimangono invece ammesse le operazioni di vendita e di trasferimento.
Tale divieto è esteso anche agli Exchange Traded Fund (ETF) che investono, in qualunque percentuale rispetto all'ammontare complessivo investito, in società coinvolte nella produzione di armi controverse secondo quanto previsto dalla Legge sopra citata.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento può contattare la sua filiale di riferimento.

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