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Mifid

Le pocedure per l'investitore

(DIRETTIVA EUROPEA 2014/65/UE, REGOLAMENTO UE N. 600/2014 E RISPETTIVI ATTI DELEGATI – NUOVO REGOLMENTO DEGLI INTERMEDIARI DELIBERA CONSOB N. 20307 DEL 15.2.2018)

Informativa per l’Investitore

La MiFID II (entrata in vigore il 3 gennaio 2018, che ha rivisto l’omologa disciplina della MiFID decorrente dal 1° novembre 2007) ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa (c.d. “Prestazione dei servizi di investimento”), nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori. Sono previste varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore.
Si introduce, inoltre, una serie di requisiti organizzativi applicati ai rapporti tra produttori e distributori di strumenti finanziari. I produttori sono chiamati a definire e applicare un processo di approvazione per ogni strumento finanziario prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela. Dal canto loro, i distributori sono tenuti a contribuire all’implementazione di strategie distributive appropriate rispetto alle caratteristiche del mercato target.
La Banca verifica che i servizi prestati al Cliente siano, di volta in volta, adeguati (ove svolto il servizio di investimento di “Consulenza/Raccomandazione” o di “Mera Adeguatezza”) o “Appropriati” (salva la “Mera Esecuzione degli ordini”), sulla base di un apposito “Questionario finanziario” contenente le informazioni rilasciate dallo stesso Cliente. Con tale questionario la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito alle “conoscenze ed esperienze” possedute in materia di strumenti finanziari, alla “situazione finanziaria” e agli “obiettivi di investimento”.
I Clienti interessati dalla disciplina in parola sono (o i potenziali):

  • Intestatari di depositi di strumenti finanziari/prodotti finanziari in custodia e amministrazione;
  • Intestatari di gestioni patrimoniali/OICR/polizze assicurative di tipo finanziario e derivati;
  • Intestatari/possessori di certificati di deposito C.D.).

Detta disciplina non si riferisce, quindi, ai depositi (non strutturati), ai conti correnti o ai prestiti e mutui, ai servizi di pagamento (PSD2) né a prodotti meramente assicurativi (esempio polizze responsabilità civile).
Per approfondire in dettaglio la Direttiva MiFID II, si può consultare il sito internet www.consob.it. In proposito, si consiglia di leggere i fascicoli informativi realizzati dalla Consob e pubblicati all’indirizzo http://www.consob.it/web/investor-education/home.
Di seguito, la Banca pubblica dunque taluni dei documenti informativi relativi alla “Prestazione dei servizi di investimento” offerti (le c.d. Policy MiFID II), oltre che renderle disponibili presso ogni Sportello della Banca (c.d. Informazioni non personalizzate destinate ad un Pubblico Indistinto).

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